Il 23 settembre 2026 il Senato ha approvato in via definitiva la legge delega sul nucleare sostenibile, con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, senza modificare il testo uscito dalla Camera il 4 giugno. È diventata la legge n. 169 del 29 settembre 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre, in vigore dal 15 ottobre.
Il giorno del voto la presidente del Consiglio l'ha definita una scelta coraggiosa e il ministro dell'Ambiente una giornata storica; le opposizioni hanno parlato di una delega in bianco senza siti né fondi. Entrambe le letture sono politiche. Qui proviamo a fare un'altra cosa: dire cosa c'è scritto nel testo, cosa non c'è, e quanto manca prima che qualcosa di concreto succeda.
Cosa fa una legge delega, e cosa non fa
Il punto più importante è anche il più trascurato: questa legge non autorizza nessuna centrale, non sceglie nessuna tecnologia e non indica nessun sito. È una legge delega, cioè una legge con cui il Parlamento affida al Governo il compito di scrivere le regole vere, i decreti legislativi, entro un termine e dentro una cornice di principi.
La cornice è questa: il Governo ha dodici mesi dall'entrata in vigore, quindi fino a metà ottobre 2027, per adottare uno o più decreti; poi altri ventiquattro mesi per eventuali correttivi. I decreti sono proposti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica insieme ad altri ministeri (tra cui la Difesa, aggiunta con un emendamento della maggioranza), previa intesa in Conferenza unificata con Regioni ed enti locali, parere del Consiglio di Stato e parere delle commissioni parlamentari. Il ministro Pichetto Fratin ha detto che i primi decreti saranno pronti entro fine 2026: è un impegno politico, non un termine di legge.
Tradotto: oggi esiste il permesso di scrivere le regole. Le regole non esistono ancora.
Le materie delegate
Il perimetro della delega è ampio. I decreti dovranno disciplinare:
- un Programma nazionale per il nucleare sostenibile e per la fusione, i cui scenari dovranno confluire negli strumenti di pianificazione energetica (quindi nel PNIEC, il Piano nazionale integrato energia e clima)
- sperimentazione, localizzazione, costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti
- il ciclo del combustibile: produzione, fabbricazione, riprocessamento
- stoccaggio e smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito
- il riordino di sicurezza, vigilanza e controllo, compresa la riorganizzazione delle competenze oggi sparse tra più enti
- ricerca su fissione avanzata e fusione, formazione, applicazioni navali e marittime, sviluppo di una filiera nazionale ed europea
- produzione di idrogeno e calore da fonte nucleare, oltre all'elettricità
Il testo adotta il principio di neutralità tecnologica: non dice "SMR" né "fusione" come scelta, ma lascia che siano i decreti, con riferimento alla tassonomia europea e alle convenzioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, a individuare le tipologie di impianto. Nei fatti, il dibattito pubblico e le dichiarazioni del Governo ruotano attorno ai piccoli reattori modulari, gli SMR, con i reattori avanzati e i microreattori come seconda fila.
Le tre cose che non ci sono
I siti. La legge rinvia tutto ai decreti e fissa solo criteri: contenimento dell'impatto sui territori, attenzione alle aree che già ospitano impianti, consultazione dei comuni interessati, misure compensative ambientali, territoriali ed economiche a carico di chi costruisce. Per i depositi di rifiuti e combustibile esaurito è prevista la possibilità di autocandidatura dei territori, lo stesso meccanismo già tentato, con risultati finora modesti, per il Deposito nazionale dei rifiuti a bassa e media attività.
L'autorità di sicurezza. Il testo parla di un'autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare "ove istituita". Cioè: non la istituisce, ne prevede la possibilità. Oggi le funzioni di controllo sono in capo all'ISIN, l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione; come e se verrà trasformato in un'autorità con poteri e organico da programma nucleare è una delle decisioni rinviate ai decreti. È un punto sostanziale: nessun reattore si autorizza senza un regolatore che abbia persone e competenze per esaminarlo.
I soldi. La legge non prevede incentivi, tariffe garantite o strumenti di finanziamento per gli impianti. Gli stanziamenti sono quelli di accompagnamento: 20 milioni di euro l'anno per il triennio 2027-2029, più 1,5 milioni per il 2026 e 6 milioni per il 2027 destinati tra l'altro alle campagne informative. Per capire la scala: sono cifre da studi, uffici e comunicazione, non da cantiere. Come si finanzi un reattore in Italia, con quale contratto e con quale garanzia pubblica, è la domanda da cui dipende tutto e a cui la legge non risponde, per scelta.
I numeri sul tavolo
L'unico riferimento quantitativo ufficiale è nel PNIEC, non nella legge. Lo scenario del Piano prevede un eventuale ingresso del nuovo nucleare intorno al 2035, con una capacità compresa tra 8 e 16 GW al 2050, pari all'11-22% della domanda elettrica nazionale stimata per quell'anno. Sono scenari, cioè ipotesi di pianificazione, non impegni.
Un ordine di grandezza utile per leggerli: 8 GW equivalgono a decine di SMR della taglia oggi in progetto (in genere tra 50 e 300 MW elettrici l'uno) oppure a 5-7 reattori di grande taglia. Nessun paese europeo ha costruito nulla di simile in quindici anni partendo da zero: la Finlandia ha impiegato 18 anni per Olkiluoto 3, la Francia 17 per Flamanville 3.
Gli SMR: la scommessa dietro la legge
Il Governo punta sui piccoli reattori modulari perché promettono tempi e costi inferiori al nucleare tradizionale, grazie alla costruzione in fabbrica e alla standardizzazione. È una promessa che merita di essere presa sul serio e, allo stesso tempo, verificata.
A oggi nessun SMR occidentale è in esercizio commerciale. Il progetto più avanzato negli Stati Uniti, quello di NuScale nello Utah, è stato cancellato nel novembre 2023 quando il costo stimato dell'elettricità è salito oltre la soglia che le utility erano disposte a pagare. Altri progetti, in Canada, Polonia, Romania e Regno Unito, sono in fase di autorizzazione o di progettazione, con prime date di esercizio collocate tra la fine di questo decennio e la metà del prossimo. Qualenergia ricorda che i pochi progetti avviati hanno accumulato rinvii e sforamenti di budget. Non è un argomento contro gli SMR; è il motivo per cui, nel 2026, nessuno può dire con onestà quanto costerà un kilowattora nucleare "modulare" in Italia.
I referendum, e perché non bastano a chiudere la questione
Il nucleare italiano è stato fermato due volte: dal referendum del 1987, dopo Chernobyl, e da quello del 2011, dopo Fukushima, che abrogò le norme del 2008-2010 con cui il Governo di allora aveva riaperto la strada. La legge 169 non menziona nessuno dei due.
Dal punto di vista giuridico, la via è stata considerata percorribile perché il referendum abroga norme, non vincola per sempre il legislatore: la Corte costituzionale, nel 2012, ha fissato che una legge non può riprodurre nell'immediato quella abrogata dal voto popolare, ma non ha vietato di legiferare di nuovo a distanza di anni e con un impianto diverso. Resta un tema politico, non legale: chi ha votato due volte contro è legittimato a chiedere che gli si spieghi cosa è cambiato. La legge prevede campagne informative; se saranno informazione o persuasione lo si vedrà dai contenuti.
Il calendario realistico
Mettendo in fila i passaggi previsti dal testo e i tempi che questo tipo di procedure richiede altrove:
| Passaggio | Scadenza di legge | Nota |
|---|---|---|
| Entrata in vigore | 15 ottobre 2026 | Fatto |
| Decreti legislativi | entro 15 ottobre 2027 | Il Governo dice fine 2026 |
| Correttivi | entro ottobre 2029 | Facoltativi |
| Autorità di sicurezza operativa | non fissata | Senza di essa niente istanze |
| Programma nazionale e siti | nei decreti | Intesa con le Regioni obbligatoria |
| Prime autorizzazioni | non fissata | Istruttoria di sicurezza: anni, non mesi |
| Primo reattore in rete (scenario PNIEC) | intorno al 2035 | Scenario, non impegno |
La parte più lenta non è quella che si vede. Tra un decreto attuativo e un'istanza di costruzione passano la nascita del regolatore, la scelta della tecnologia, la selezione del sito con le Regioni, la valutazione ambientale e l'istruttoria di sicurezza. In nessun paese questa sequenza è durata meno di cinque-sette anni.
In sintesi
La legge 169/2026 è una cornice, ed è onesto giudicarla come tale: ampia, tecnologicamente neutra, attenta ai passaggi istituzionali con Regioni e Parlamento, e vuota, per scelta, su siti, soldi e regolatore. Chi la presenta come il ritorno del nucleare in Italia anticipa di almeno un decennio; chi la presenta come una delega in bianco dimentica che la forma della delega è esattamente quella che il diritto prevede per materie così tecniche.
Le cose da guardare nei prossimi dodici mesi sono tre: se e come nasce l'autorità di sicurezza, con quali numeri di persone; se il Programma nazionale indica una tecnologia e un meccanismo di finanziamento; e quale posizione prendono le Regioni in Conferenza unificata, perché senza intesa i decreti non passano. Su ognuna torneremo con i documenti in mano.
Fonti: testo della legge 29 settembre 2026, n. 169 (GU n. 227 del 30 settembre 2026); resoconto del voto al Senato del 23 settembre 2026; Borsa Italiana/Teleborsa per gli scenari PNIEC; PublicPolicy per l'analisi degli emendamenti; MisterLex per gli estremi di pubblicazione e gli stanziamenti.